Le variazioni essenziali, dopo l’introduzione dell’art. 36-bis T.U. edilizia
Il TAR Salerno ha affermato che, a fronte di opere abusivamente realizzate in variazione essenziale, il Comune è tenuto a disporne la demolizione. Esse però, a seguito dell’introduzione dell’art. 36-bis nel d.P.R. 380/2001, risultano oggi in astratto sottoponibili a sanatoria.
Infatti, la norma ha inciso sul trattamento sanzionatorio delle opere ascrivibili al novero delle variazioni essenziali e sostanzialmente sulla disciplina della loro sanabilità; al contrario, non è intervenuta sulla qualificazione delle diverse attività ai fini della loro riconducibilità alle specifiche categorie di violazione edilizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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