Nuova costruzione abusiva e proprietario incolpevole
Nel caso di specie, le imprese conduttrici di un fondo costruivano abusivamente una gru a cavalletto bi-trave di notevoli dimensioni su due rotaie, immerse in fondazioni di c.l.s., con un vicino container.
Il TAR Veneto ha qualificato l’intervento come nuova costruzione ex art. 3, co. 1, lett. e.3 e e.7 d.P.R. 380/2001, soggetta a Permesso di Costruire.
Poiché l’ordinanza di demolizione era notificata alle conduttrici e anche al proprietario del fondo, quest’ultimo si difendeva invocando la propria estraneità all’intervento.
Il TAR ha chiarito che il proprietario del fondo ove insiste l’abuso edilizio è comunque tenuto alla sua demolizione: ove non vi provveda, si apre la controversia questione in ordine alla possibilità di disporre l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale in danno del proprietario incolpevole.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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