PdC in sanatoria e divieto di sanatoria sismica postuma secondo la Cassazione penale

19 Mar 2025
19 Marzo 2025

La Corte di cassazione penale ha affermato che il permesso di costruire (PdC) in sanatoria rilasciato successivamente all’acquisizione gratuita dell’abuso edilizio al patrimonio immobiliare del Comune è illegittimo e non può ritenersi preclusivo della demolizione degli abusi, in quanto emesso a favore di un soggetto che non è più titolare del bene, spettando al Comune di stabilire se mantenere o demolire l’opera.

Peraltro, in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001, a precludere l’irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art. 31, co. 9 d.P.R. cit. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall’art. 36 d.P.R. cit., che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive. Il requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso in caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica.

La richiesta di autorizzazione ai fini sismici è sempre preventiva, non potendosi ammettere l’istituto dell’autorizzazione sismica in sanatoria.

Si segnala che la fattispecie concreta conosciuta dalla Corte era antecedente alla cd. riforma Salva casa.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Mi sembrano esserci due principali problematiche:

    Perché è stato rilasciato il permesso di costruire (PdC) in sanatoria dopo l’acquisizione gratuita dell’abuso edilizio al patrimonio immobiliare del Comune?

    La disparitĂ  di trattamento nei casi di abuso edilizio previsti dall’art. 36-bis, in particolare riguardo al reato penale, alle questioni relative alla parte sismica postuma e alla doppia conformitĂ .

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