Prescrizione del conguaglio dell’oblazione per il I e II condono

30 Lug 2020
30 Luglio 2020

Il TAR Catania ha offerto un’applicazione dell’art. 35, co. 18 l. 47/1985, cd. primo condono: trascorsi trentasei mesi dalla presentazione della domanda di sanatoria, si prescrive il diritto in capo al Comune al conguaglio delle somme dovute a titolo di oblazione, purché l’istanza del privato fosse corredata da tutti i documenti richiesti dalla legge per la sua definizione, anche a seguito dell’eventuale richiesta di integrazione documentale.

Detto termine si applica anche al cd. secondo condono, dato che l’art. 39 l. 724/1994 richiama in toto il Capo IV della l. 47/1985, tra cui vi è il sopra citato art. 35.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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