Sanatoria per doppia conformità e SUAP in deroga

11 Lug 2022
11 Luglio 2022

Nel caso di specie, il destinatario di un’ordinanza di demolizione sosteneva di poter ottenere la sanatoria per doppia conformità ex art. 36 T.U. edilizia, poiché il suo intervento, pur realizzato senza titolo, avrebbe potuto essere assentito mediante la procedura di SUAP in deroga ex art. 3 l.r. Veneto 55/2012.

Il TAR Veneto ha respinto questa tesi, affermando che invocare la procedura di SUAP in deroga significa sostanzialmente riconoscere la non conformità di quanto realizzato agli strumenti urbanistici.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

1 reply
  1. Anonimo says:

    Circolare n. 1 del 20 gennaio 2015:
    Si ricorda infine che con la procedura dello Sportello Unico non è assentibile un progetto relativo ad attività abusiva, per cui non è possibile sanare interventi relativi ad edifici che non siano stati mai legalmente riconosciuti sotto il profilo urbanistico.

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC