Sanatoria per doppia conformità e SUAP in deroga
Nel caso di specie, il destinatario di un’ordinanza di demolizione sosteneva di poter ottenere la sanatoria per doppia conformità ex art. 36 T.U. edilizia, poiché il suo intervento, pur realizzato senza titolo, avrebbe potuto essere assentito mediante la procedura di SUAP in deroga ex art. 3 l.r. Veneto 55/2012.
Il TAR Veneto ha respinto questa tesi, affermando che invocare la procedura di SUAP in deroga significa sostanzialmente riconoscere la non conformità di quanto realizzato agli strumenti urbanistici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Circolare n. 1 del 20 gennaio 2015:
Si ricorda infine che con la procedura dello Sportello Unico non è assentibile un progetto relativo ad attività abusiva, per cui non è possibile sanare interventi relativi ad edifici che non siano stati mai legalmente riconosciuti sotto il profilo urbanistico.
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