Esonero dal costo di costruzione
Il TAR Veneto ha affermato che l’esonero dal costo di costruzione ex art. 17 d.P.R. 380/2001 presuppone la sussistenza di due requisiti: 1) il carattere pubblico o di interesse generale delle opere da realizzare; 2) l’esecuzione delle opere da parte di un Ente istituzionalmente competente o di privati che abbiano un legame istituzionale con l’azione della P.A. volta alla cura di interessi pubblici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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