La risposta del Consiglio di Stato alle contestazioni sulla normativa emergenziale di contrasto al Covid
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 1, co. 2 d.l. 19/2020 elenca espressamente le misure ritenute idonee per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, da adottare per periodi predeterminati mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.). Pertanto la lesività è da ricondurre alla normativa primaria - da sottoporre nella ricorrenza dei relativi presupposti allo scrutinio di costituzionalità - più che ai d.P.C.M.
È costituzionalmente legittimo sul piano formale il ricorso da parte del legislatore ordinario alla previsione dell’adozione di d.P.C.M. per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, non risultando violata la riserva di legge in materia di limitazioni delle libertà costituzionalmente garantite, posto che le norme di rango primario non hanno soltanto previsto l’adozione dei d.P.C.M., ma ne hanno predeterminato i contenuti (pur se con l’ovvia e necessaria previsione di spazi decisionali da riempire ed esercitare nell’esercizio della funzione amministrativa).
È costituzionalmente legittima, da un punto di vista sostanziale - con conseguente manifesta infondatezza della questione - la previsione ad opera della legislazione primaria delle misure per contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, seppure incidenti su diritti costituzionalmente garantiti, in quanto, alla luce delle accertate e documentate caratteristiche scientifiche del virus, l’individuazione del bilanciamento fra libertà individuali e doveri era l’unico modo necessario per salvare vite umane e per tutelare la salute pubblica di fronte all’espandersi dei contagi.
Le scelte provvedimentali adottate dal governo per contenere il Covid-19, che hanno imposto la chiusura di determinate attività economiche - fra cui le palestre - sono rispettose dei principi di precauzione e di proporzionalità, avendo seguito un percorso logico-valutativo conseguente sia ad una obiettiva ed adeguata considerazione del dato tecnico-scientifico, sia dello sforzo di limitare solo nella misura necessaria le attività private suscettibili di incrementare i contagi.
È infondata la domanda risarcitoria avanzata con riferimento al danno economico subito per effetto dei provvedimenti che hanno imposto la chiusura di determinate attività economiche per il contenimento del Covid-19, stante l’assenza per un verso dell’illegittimità dell’agere amministrativo e per altro verso della colpa della P.A., in assenza sul piano soggettivo, di profili di negligenza, imprudenza o imperizia nella complessiva condotta delle PP.AA.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Vorrei capire che ci sia dietro alla domanda risarcitoria avanzata con riferimento al danno economico subito……come al solito un tentativo di “revisionismo”.
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