Introduzione della “Diffida amministrativa” nell’esercizio delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale
Bur n. 29 del 14 marzo 2014
LEGGE REGIONALE n. 10 del 11 marzo 2014
Modifica della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Introduzione dell’articolo 2 bis recante “Diffida amministrativa” dopo l’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” è aggiunto il seguente:
“Art. 2 bis - Diffida amministrativa
1. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini ed imprese, è introdotto, nei settori di cui al comma 2, l’istituto della diffida amministrativa, in luogo dell’immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine fissato dal comma 3.
2. La diffida amministrativa è applicabile nell’ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.
3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall’accertatore al trasgressore e all’eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. L’invito è contenuto nel processo verbale di accertamento redatto al termine degli atti di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, notificato agli interessati ai sensi del successivo articolo 14 e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore ai dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.
4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L’autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
5. Gli enti competenti individuano, nell’ambito dei settori indicati al comma 2, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Giunta regionale monitora l’applicazione dell’istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.”.
Art. 2
Norma transitoria
1. Continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 così come vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, i procedimenti afferenti agli atti di accertamento già contestati o notificati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 11 marzo 2014
Luca Zaia
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INDICE
Art. 1 - Introduzione dell’articolo 2 bis recante “Diffida amministrativa” dopo l’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”
Art. 2 - Norma transitoria
Art. 3 - Entrata in vigore
(seguono allegati)
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