Convegno a Spinea sul d.l. semplificazioni

26 Ago 2020
26 Agosto 2020

Il settore pianificazione e tutela del territorio del comune di Spinea - con il coordinamento del responsabile del settore arch. Fiorenza Dal Zotto - il prossimo venerdì 25 settembre 2020 presso la sala parrocchiale della Chiesa dei SS. Vito e Modesto in Piazza Marconi n. 64 a Spinea propone  il seminario di studio:

Il decreto legge "semplificazioni"16.07.2020, n. 76* e le importanti novità in ambito edilizio e urbanistico [* e la sua conversione in legge]

Esperti di diritto urbanistico - l'avv. Stefano Bigolaro dello Studio Domenichelli di Padova, l'avv. Domenico Chinello di Mirano (Venezia) e l'avv. Alessandro Veronese dello Studio MDA di Padova e Venezia - ci illustreranno le importanti novità contenute nel cosiddetto "decreto semplificazione".

Nello specifico verranno affrontati questi temi:

  1. Le modifiche al Testo unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001:

- Gli interventi di demolizione e ricostruzione "fuori sagoma" con altezze superiori all'esistente a distanze inferiori ai minimi previsti [comma 1 ter art. 2 bis del d.P.r. 380/2001]

- La nuova definizione degli interventi di manutenzione straordinaria [modifica della destinazione d'uso non urbanisticamente rilevante e modifica dei prospetti - comma 1 lett. b art. 3 del d.P.r. 380/2001]

- La nuova definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia [demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e con incremento di volumetria - comma 1 lett. d art. 3 del d.P.r. 380/2001]

- L'attività edilizia libera e la nuova definizione delle opere temporanee [comma 1 lett. e-bis art. 6 del d.P.r. 380/2001

- La legittimità degli edifici esistenti [il nuovo art. 9 bis del d.P.r. 380/2001]

- La modifica degli interventi soggetti a permesso di costruire alla luce della rinnovata definizione degli interventi di  ristrutturazione edilizia [comma 1 lett. c art. 10 del d.P.r. 380/2001]

- Gli interventi di ristrutturazione  in deroga agli strumenti urbanistici [ccomma 1 lett. b art. 3 del d.P.r. 380/2001 ] e precisazioni sull'ampiezza della portata della deroga [comma 3  art. 14 del d.P.r. 380/2001

- Le modifiche alla definizione del "contributo straordinario" di cui all'articolo 16 comma 4 lett. d ter del d.P.r. 380/2001]

- Gli interventi di rigenerazione urbana e le agevolazioni in termini di contributo di costruzione [comma 4 bis art. 17 del d.P.r. 380/2001]

- La destinazione d'uso degli immobili [comma 2 art. 23 del d.P.r. 380/2001]

- L'agibilità e il rispetto dei requisiti del decreto ministeriale che deve essere adottato entro 90 gg. [comma 7 bis art. 24 del d.P.r. 380/2001]

- Le tolleranze costruttive previste dal nuovo articolo 34 bis del D.P.R. 380/2001 in sostituzione dell'art. 2 ter dell'articolo 34 [art. 34 bis del d.P.r. 380/2001]

  1. Altre modifiche in ambito edilizio, urbanistico e paesaggistico:

- Requisiti igienico sanitari degli edifici a destinazione residenziale in attesa dell'approvazione del decreto del Ministero della Salute di cui all'articolo 20 comma 1 bis del d.P.r. 380/2001

- Le modifiche alla legge 13/1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche

- La proroga dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire e delle Scia fino al 31.12.2020

- Opere amovibili realizzabili in assenza di autorizzazione paesaggistica

  1. Le modifiche alla legge 241/1990:

- La misurazione dei tempi di conclusione dei procedimenti [art. 4 bis della legge 241/1990]

- L'inefficacia dei provvedimenti assunti dopo la scadenza dei termini [art. 8 bis della legge 241/1990]

- L'obbligo dell'utilizzo di strumenti informatici e telematici: il domicilio digitale, l'accesso agli atti e il fascicolo telematico [artt. 3 bis, 5, 8  della legge 241/1990]

- Le modifiche all'articolo 10 bis sul preavviso di diniego [art. 10 bis della legge 241/1990]

- Il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche [art. 17 bis della legge 241/1990]

- Le modifiche sull'autocertificazione [art. 18 della legge 241/1990]

- Le modifiche sull'annullabilità del provvedimento [art. 21 octies della legge 241/1990]

- L'accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi [artt. 14 e succ. delal legge 241/1990]

Modalità di partecipazione: in presenza (vista la capienza della sala e le misure anti Covid è consentita la presenza al massimo di 50 persone) e in streaming.

Info: Comune di Spinea – responsabile del settore pianificazione e tutela del territorio – arch. Fiorenza Dal Zotto 041 507 11 23 o Kairos Spa tel. 041 51 00 598 oppure  e-mail  segreteria@kairos-consulting.com

Programma_DecretoSemplificazioni25settembre2020

2 replies
  1. Anonimo says:

    Penso vale sempre il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, interpretato nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9) quindi NO zone C

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    Buon giorno, vorrei capire, nella distanza tra edifici in caso di demolizione e ricostruzione, l’art. 10, comma 1, lettera a), del D.L. semplificazione (modificando le previsioni del comma 1-ter dell’art. 2-bis del DPR n. 380 del 2001 anche in coerenza con la nuova definizione degli interventi di RE ricostruttiva),

    Se la norma trova applicazione in tutti i casi in cui l’intervento, in conformità alla pianificazione urbanistica comunale, preveda la demolizione e ricostruzione di un edificio, e dunque, sia nel caso di RE ricostruttiva, sia nelle ipotesi in cui l’intervento si qualifichi di NC (per esempio nei casi in cui si preveda la ricostruzione non fedele di edificio tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 o di edificio collocato nel centro storico).

    Pertanto la domanda è:

    – posso applicare sempre l’art. 2-bis al posto dell’art. 3 e art. 10, che nelle zone vincolate sono molto più limitative???

    grazie a chi risponde.

    Rispondi

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