Destinazione urbanistica della sede degli enti del terzo settore
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali chiarisce quando le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal DM 1444/68.
Nota-17314-del-17112022-Applicabilita-art71-comma1-Codice-Terzo-Settore-1
Post di Daniele Iselle
Il registro è già attivo e funzionante.
Di seguito i link per avere tutte le informazioni.
https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti
Per accedere al registro:
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
Scopri il RUNTS: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Scopri-il-RUNTS
Supporto: https://www.cantiereterzosettore.it/la-riforma/
Dott. Iselle, Le risulta per l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, se deve ancora essere emanato il decreto attuativo su come tenere il registro.
Già nelle norme questo è previsto :
Le sedi di associazioni di promozione sociale di cui ex art. 32, comma 4, della legge 7
dicembre 2000, n° 383, e i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili
con tutte le Z.T.O. previste dal P.I.
Ora disciplinati dal D.Lgs. n. 117/2017
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