Destinazione urbanistica della sede degli enti del terzo settore

20 Dic 2022
20 Dicembre 2022

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali chiarisce quando le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal DM 1444/68.

Nota-17314-del-17112022-Applicabilita-art71-comma1-Codice-Terzo-Settore-1

Post di Daniele Iselle

3 replies
  1. Anonimo says:

    Dott. Iselle, Le risulta per l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, se deve ancora essere emanato il decreto attuativo su come tenere il registro.

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  2. Anonimo says:

    Già nelle norme questo è previsto :
    Le sedi di associazioni di promozione sociale di cui ex art. 32, comma 4, della legge 7
    dicembre 2000, n° 383, e i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili
    con tutte le Z.T.O. previste dal P.I.
    Ora disciplinati dal D.Lgs. n. 117/2017

    Rispondi

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