Impatto cumulativo degli impianti fotovoltaici nell’ambito del procedimento di VIA

09 Lug 2026
9 Luglio 2026

Il TAR Palermo ha affermato l’illegittimità per difetto di istruttoria del provvedimento di diniego di VIA di un impianto agro-fotovoltaico che, in applicazione del criterio cronologico delle istanze, imponga limitazioni al progetto successivo per neutralizzare un impatto cumulativo non adeguatamente accertato: la P.A. procedente è tenuta a verificare puntualmente la concreta realizzabilità del progetto anteriore assunto quale parametro di riferimento, nonché a valutarne l’effettiva incidenza nel quadro cumulativo considerato.

L’effetto cumulativo può condurre a impedire, in tutto o in parte, la realizzazione di progetti presentati successivamente, in ragione della presenza nell’area di interventi già proposti e della conseguente saturazione del contesto territoriale, in applicazione del criterio cronologico delle istanze. Tale meccanismo presuppone, tuttavia, che il progetto anteriore, assunto quale parametro di riferimento per la valutazione di quello successivo, sia concretamente realizzabile in tempi certi e ragionevolmente brevi, e non sia invece subordinato alla realizzazione di opere eventuali o caratterizzato da tempistiche di attuazione incerte e dilatate. In mancanza di tale requisito, il progetto anteriore non può essere utilmente considerato ai fini della valutazione cumulativa, pena la lesione di iniziative imprenditoriali effettivamente attuabili, che verrebbero irragionevolmente compresse sulla base di interventi meramente potenziali, in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. TAR Palermo n. 1369-2026

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