Impianti fotovoltaici e preavviso di rigetto della VIA
Il TAR Catania ha affermato che, nei procedimenti di VIA relativi ad impianti fotovoltaici rientranti, per caratteristiche oggettive, negli allegati II e II-bis d.lgs. 152/2006, e dunque riconducibili ai procedimenti di cui all’art. 6, commi 6, 7 e 9 d.lgs. cit., non trova applicazione la garanzia del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, in forza dell’espresso disposto dell’art. 6, co. 10-bis d.lgs. 152/2006, anche quando la competenza alla VIA sia, in via transitoria, attribuita alla Regione. In tali procedimenti, il provvedimento conclusivo di VIA è adeguatamente motivato ove la P.A., con consapevole adesione, faccia propria per relationem la valutazione tecnico-istruttoria espressa dall’organo tecnico competente, purché emergano dal parere richiamato le ragioni, anche di natura tecnica, poste a fondamento del giudizio di compatibilità o incompatibilità ambientale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Non so se ora il richiamo agli allegati II e II-bis siano superati:
-‘art. 11quater del d.lgs n. 190/2024- (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee)
Nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all’allegato C che insistano in aree idonee, l’autoritĂ competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell’impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante.
Come anche dall’art. 12: Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi
10. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insista nelle zone di accelerazione non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autoritĂ competente in materia paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nel caso degli interventi di cui all’allegato C che insistano nelle zone di accelerazione:
a) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo;
b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di cui ai commi 5 e 6.
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