Appare un copia incolla della precedente lettura a seguito del dl 69/2024, in parte non aggiornata, visto che non si cita neppure che l art- 34ter (nemmeno una menzione al c.4 agibilità sanante) ora fa parte dello stato legittimo (e non mi pare di poco conto)- nessuna disamina di certi punti importanti da sviluppare, tipo la parte ora introdotta, che poi sarebbe quello che già la regione emilia-romagna ha nella sua legge regionale, per gli interventi ante 11 maggio 2006, sotto l’aspetto paesaggistico.
Con la modifica apportata durante l’esame parlamentare, è stata estesa l’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32 del TUE come richiesto dall’ANCI.
Se prima per le opere realizzate in parziale difformità dal permesso c’era un minimo di 1.032 euro, ora visto che la sanzione è equiparata al contributo di costruzione, non ho un minimo da applicare, nel caso che non ho aumento di superficie utile, ma solo modiche esterne o interne.
E’ un a cosa insopportabile e pure se ne vanta l’Anci, quanto dice:
– Infine, si stabilisce che l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo in commento non può comportare la limitazione dei diritti dei terzi e viene abrogata, come richiesto dall’ANCI, la verifica della eventuale sussistenza di tali limitazioni di diritti da parte di tecnici abilitati.
Si deve ricordare all’Anci, e a chi se ha fatto una battaglia ideologica, che già nella presentazione della sanatoria ex art- 36 dPR n. 380/2001, questa dichiarazione bisogna farla ed è prevista nella modulistica unificata.
PUNTO G2 – l)
(X ] dichiara di essere consapevole che il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti
dei terzi
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ci sono già le prime correzioni ai testi convertiti…
Guardata https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/08/03/24A04142/sg
Appare un copia incolla della precedente lettura a seguito del dl 69/2024, in parte non aggiornata, visto che non si cita neppure che l art- 34ter (nemmeno una menzione al c.4 agibilità sanante) ora fa parte dello stato legittimo (e non mi pare di poco conto)- nessuna disamina di certi punti importanti da sviluppare, tipo la parte ora introdotta, che poi sarebbe quello che già la regione emilia-romagna ha nella sua legge regionale, per gli interventi ante 11 maggio 2006, sotto l’aspetto paesaggistico.
Abbiamo saputo cosa ha fatto l’Anci :
Con la modifica apportata durante l’esame parlamentare, è stata estesa l’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32 del TUE come richiesto dall’ANCI.
Sanzioni (Art. 1, Comma 1, lett. h)
Se prima per le opere realizzate in parziale difformità dal permesso c’era un minimo di 1.032 euro, ora visto che la sanzione è equiparata al contributo di costruzione, non ho un minimo da applicare, nel caso che non ho aumento di superficie utile, ma solo modiche esterne o interne.
E’ un a cosa insopportabile e pure se ne vanta l’Anci, quanto dice:
– Infine, si stabilisce che l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo in commento non può comportare la limitazione dei diritti dei terzi e viene abrogata, come richiesto dall’ANCI, la verifica della eventuale sussistenza di tali limitazioni di diritti da parte di tecnici abilitati.
Si deve ricordare all’Anci, e a chi se ha fatto una battaglia ideologica, che già nella presentazione della sanatoria ex art- 36 dPR n. 380/2001, questa dichiarazione bisogna farla ed è prevista nella modulistica unificata.
PUNTO G2 – l)
(X ] dichiara di essere consapevole che il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti
dei terzi
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!