Le garanzie di pubblicità del procedimento autorizzatorio in materia di antenne radio
Il TAR Napoli ha affermato che, in caso di mancata pubblicazione prevista per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 43, 44, 45 e 49 d.lgs. 259/2003, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. 182/2025, non si applica la sanatoria giurisprudenziale prevista dall’art. 21‑octies, co. 2 l. 241/1990, poiché l’obbligo di pubblicazione non è meramente formale, ma funzionale al rispetto del principio democratico. Le modifiche normative successive non incidono sui procedimenti già disciplinati dalla normativa precedente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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