Il potere del Comune di demolire gli abusi edilizi, in presenza del vincolo paesaggistico

21 Apr 2026
21 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nei casi di opere eseguite o iniziate senza titolo nelle aree di cui al d.lgs. 490/1999 – riferimento da riportare “dinamicamente” al d.lgs. 42/2004 – permane in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale il potere di ripristino dello stato dei luoghi riconosciutogli dall’art. 27 d.P.R. 380/2001 che concorre con l’omologo potere sanzionatorio dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo previsto in via generale dall’art. 155 d.lgs. 42/2004. Il Comune, tuttavia, può disporre il ripristino solo «previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa» (art. 27, co. 2 d.P.R. cit.).

Il generico riferimento alle opere eseguite senza titolo contenuto nell’art. 27 cit. ben si attaglia a qualsivoglia tipo di titolo, sicché il Comune può procedere sia che manchi il titolo edilizio, sia che manchi (anche o solo) l’autorizzazione paesaggistica, ma sempre previo coinvolgimento informativo dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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