Sul divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti
Ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.u.l.p.s.), il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; parimenti, ai sensi degli articoli 11 e 43 del medesimo T.u.l.p.s., la licenza di porto d’armi può essere ricusata o ritirata dal Questore nei confronti di coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi.
Il TAR Molise precisa che anche episodi di modesto o di nessun rilievo criminale possono giustificare l'adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell'uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare nell’autorità di pubblica sicurezza il ragionevole dubbio che il detentore delle stesse possa abusarne, perché non del tutto capace di un pieno dominio di sé o autocontrollo mentale.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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