Servizio idrico integrato e salvaguardia della gestione in forma autonoma
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in tema di servizio idrico integrato, è illegittimo per incompetenza il provvedimento di diniego del riconoscimento della salvaguardia della gestione in forma autonoma ex art. 147, co. 2-bis d.lgs. 152/2006, emanato dal dirigente nominato dal direttore generale (al quale compete l’affidamento del servizio), senza il coinvolgimento dell’assemblea dell’Ente di governo dell'ambito (cui spetta la scelta delle forme di gestione), venendo in rilievo un atto relativo alla scelta della forma di gestione emesso in una fase prodromica e anteriore rispetto al procedimento di affidamento di competenza dell’organo gestionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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