Tag Archive for: nuovo sito venetoius

Quando l’intervento ad adiuvandum è inammissibile?

23 Dic 2014
23 Dicembre 2014

Il T.A.R. Milano si occupa dell’intervento ad adiuvandum nel processo amministrativo statuendo che è inammissibile quando l’interveniente avrebbe potuto produrre un autonomo ricorso giurisdizionale in via principale. Read more →

Quando un consorzio è considerato un ente pubblico?

23 Dic 2014
23 Dicembre 2014

Il T.A.R., dopo aver ricordato l’esistenza dei consorzi volontari ed obbligatori, si occupa dei consorzi tra enti locali e chiarisce quando essi configurano un ente pubblico. Read more →

La vicinitas non rileva per il rilascio del Permesso di Costruire

09 Dic 2014
9 Dicembre 2014

 Il T.A.R. Milano stabilisce che il vicino-confinante non ha alcun interesse ad ottenere la notifica dell’avviso di avvio del procedimento relativo alla richiesta di Permesso di Costruire del proprio vicino. Read more →

Lo ius sepulcri è un diritto reale verso i terzi che diventa interesse legittimo a fronte dei poteri autoritativi della P.A.

29 Set 2014
29 Settembre 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 4841 del 2014.

Si legge nella sentenza: "III.1. Occorre premettere che, come del resto puntualmente rilevato dai primi giudici, nella materia de qua questa Sezione (8 marzo 2010, n. 1330) ha avuto modo di rilevare che, in coerenza con gli indirizzi consolidati del giudice ordinario…lo ius sepulchri, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo ius sepulchri non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione concedente, sicché sono configurabili interessi legittimi quando sono emanati atti di autotutela. In questa prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene discende l'intrinseca "cedevolezza" del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico (Consiglio Stato, sez. V, 14 giugno 2000 , n. 3313).

E’ stato anche sottolineato che, “come accade per ogni altro tipo di concessione amministrativa di beni o utilità, la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere dinnanzi ai poteri dell'amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto”, trattandosi “…di una posizione soggettiva che trova fonte, se non esclusiva, quanto meno prevalente nel provvedimento di concessione”, così che, a fronte di successive determinazioni del concedente, il concessionario può chiedere ogni tutela spettante alla sua posizione di interesse legittimo.

È stato precisato che nel corso del rapporto concessorio si devono rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, in quanto “lo ius sepulchri attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria. Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico”.

La giurisprudenza ha anche chiarito che, una volta costituito il rapporto concessorio, questo può essere disciplinato da una normativa entrata in vigore successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio del ius sepulchri, anche con riferimento alla determinazione dall'ambito soggettivo di utilizzazione del bene: infatti, non è “pertinente…il richiamo al principio dell'articolo 11 delle preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall'amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti” (in termini anche Cons. St., sez. V, 27 agosto 2012, n. 4608).

Il rapporto concessorio in questione è dunque “pienamente sottoposto alla disciplina contenuta nell'articolo 92, comma 4, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il quale, a sua volta, riprende, sostanzialmente, i principi cardine della regolamentazione contenuta nell'articolo 93, comma 4, del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, in vigore dal 10 febbraio 1976”, tra cui è ricompresa anche la disposizione sulla “nullità degli atti di cessione totale o parziale del diritto di uso dei sepolcri”.

In definitiva nell’ordinamento nazionale il diritto sul sepolcro già costituito sorge con una concessione amministrativa di un’area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.): la concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessionario un diritto reale (suscettibile di trasmissione per atti inter vivos o mortis causa) e perciò opponibile iure privatorum agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che comporta la sussistenza di posizioni di interesse legittimo – con la relativa tutela giurisdizionale – quando l’amministrazione concedente disponga la revoca o la decadenza della concessione per la tutela dell’ordine e della buona amministrazione (Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2003, n. 8804; 7 ottobre 1994, n. 8197; 25 maggio 1983, n. 3607; Cons. St., sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5294)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza CDS 4841 del 2014

Per ottenere il risarcimento dei danni il privato deve provare la colpa della P.A.

29 Set 2014
29 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 18 settembre 2014 n. 1238 ribadisce che, per ottenere i risarcimento dei danni da parte di un ente pubblico, il privato ha l’onere di dimostrare quantomeno la colpa dell’ente, non potendosi desumere tale stato soggettivo dall’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo connesso alla domanda di risarcimento: “La giurisprudenza amministrativa (ex pluribus cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 18 novembre 2010, n. 8091) ha più volte chiarito che, al fine di ottenere il risarcimento, non è sufficiente il mero annullamento del provvedimento lesivo, ma è necessario che sia fornita la prova, oltre che del danno subito, anche della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'Amministrazione, che sono configurabili quando l'adozione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali d'imparzialità e buon andamento, sia dalle norme in materia di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell'ordinamento, quanto a ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1238 del 2014

Lo spunto del sabato: Alice nel paese delle emergenze

27 Set 2014
27 Settembre 2014

Un tempo Alice viveva nel paese delle meraviglie.

Era un paese stupendo, con montagne rosate, cime innevate e ghiacciai, colline, pianure, fiumi maestosi, laghi incastonati nei colli come pietre preziose, alberi secolari, chiese antiche, resti archeologici di passate civiltà gloriose, persone di bellissimo aspetto, alcuni con gli occhi azzurri come il cielo della primavera e i capelli biondi del popoli del nord, altri con i capelli e gli occhi neri come l'ebano, con il loro sapore mediorentale, persone che parlavano lingue diverse e si capivano tra di loro meglio con i movimenti delle mani e del capo che con le parole che uscivano dalla bocca sorridente e sensuale.

Erano persone capaci di amare con ardore la loro famiglia, la bellezza del  mondo, l'arte e la poesia, di lavorare con passione creativa, di mostrarsi generosi e solidali con le persone in difficoltà, con lo sguardo rispettoso verso il Mistero della vita, che sta in alto.

Non era, peraltro, un mondo  irreale, senza problemi: come in tutti i consorzi umani di ogni tempo e di tutte le parti del mondo, c'erano anche le situazioni gravose e difficoltose:  la droga e le tossicodipendenze,  l'inquinamento, gli abusi edilizi,  la mafia e la criminalità organizzata,  il terrorismo politico,  l'evasione fiscale e  la corruzione dei pubblici dipendenti.

L'unico modo saggio e intelligente con cui una società civile può affrontare i propri problemi consiste in uno scatto etico, nell'elevare in modo paziente la coscienza e la cultura del popolo, affinchè i problemi vengano ridotti a essere eccezioni e non la condizione normale e diffusa della vita sociale.

L'essere umano non è perfetto e non lo diventerà mai, a dispetto di ogni ideologia politica, filosofica o religiosa.

Nel paese delle meraviglie, però, accade un giorno che qualcuno decise che i problemi ordinari di ogni consorzio  umano non dovessero più chiamarsi "problemi ordinari", ma "emergenze". 

E i giornali e le televisioni inculcarono nella teste delle persone che il paese delle meraviglie fosse in gravissimo pericolo, perchè in preda alle emergenze.

Allora una classe di uomini che si autodefinirono "puri", chiamati i "padroni della legalità" per via della loro salvifica ideologia messianica, si autoassunsero il compito di salvare il popolo e il paese delle meraviglie,  combattendo contro le emergenze, con metodi violenti e repressivi, senza controllo alcuno.

Così il paese delle meraviglie cambiò nome e divenne il paese delle emergenze, oscillante tra l'Inquisizione e l'Alto Medioevo, privo di argini e di tutele reali ed effettive.

E le emergenze non finivano mai: quando una passava un po' di moda, ne spuntava un'altra e i padroni della legalità erano sempre indaffaratissimi a salvare il paese e il popolo e a rilasciare interviste ai giornali e alle televisioni, per incensare la propria missione salvifica.

E un clima cupo paralizzava il popolo, che non riusciva più a capire cosa stesse accadendo e a reagire.

E fu così che il popolo, per quella strana forma di gratitudine che le vittime riconoscono ai loro torturatori, fu ben felice di attribuire agli uomini puri poteri immensi e privi di qualsiasi controllo democratico, stipendi altissimi, pensioni dorate,  i primi posti nei banchetti e a teatro, gli onori dei giornali e delle televisioni e la dedica delle vie cittadine.

Intanto la conferenza episcopale quasi ogni giorno ricordava che per salvare il mondo bisognava opporsi alle coppie di fatto e ai matrimoni omosessuali: evidentemente a ognuno toccano le emergenze che si merita.

Dedicato a chi vive ancora nel paese delle meraviglie.

Dario Meneguzzo 

I soggetti che segnalano un abuso edilizio al comune non sono controinteressati

26 Set 2014
26 Settembre 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 4790 del 2014.

Si legge nella sentenza: "irrilevante, in primo luogo, risulta la prospettata tardività della notifica del ricorso di primo grado a detti appellanti incidentali, non avendo questi ultimi la posizione di controinteressati in senso giuridico formale in rapporto agli atti, impugnati dal signor Montone. Detti appellanti incidentali infatti, in quanto proprietari di un immobile limitrofo a quello di cui si discute, sono titolari di un interesse protetto alla regolare edificazione sul fondo vicino, con possibilità di sollecitare interventi repressivi dell’Amministrazione e di impugnare titoli abilitativi rilasciati con riferimento a quest’ultimo, se ritenuti illegittimi; l’Amministrazione, tuttavia, è tenuta ad adottare i provvedimenti ritenuti necessari nei confronti del solo proprietario dell’area, direttamente interessata dall’intervento edilizio ritenuto irregolare, senza che l’atto rechi alcuna indicazione riguardo ai soggetti, che abbiano eventualmente sollecitato le iniziative comunali e senza pertanto che tali soggetti possano ritenersi controinteressati, se non in via di mero fatto, con conseguente ininfluenza dell’eventuale notifica del ricorso agli stessi (notifica da ritenersi effettuata, nel caso di specie, per mero tuziorismo). A maggior ragione tale posizione di controinteresse non può essere invocata per l’ordine di cessazione dell’attività, in rapporto al quale viene meno anche il criterio della vicinitas e a cui i signori Sodano e Di Giorgio possono ritenersi interessati solo in via indiretta, ovvero con esclusivo riferimento ad una destinazione d’uso dell’edificio di cui trattasi, conforme a quella prevista dalla vigente disciplina urbanistica. L’art. 41, comma 2 del Codice del processo amministrativo (approvato con d.lgs. n. 104 del 2010) è del resto chiaro nell’indicare quale “controinteressato” alla conservazione dell’atto il soggetto “che sia individuato nell’atto stesso”.

Dario Meneguzzo - avvocato

Benvenuti sul nuovo sito Venetoius

01 Ago 2012
1 Agosto 2012

Informo che Venetoius prosegue con questo nuovo indirizzo, che sarà prossimamente gestito in abbonamento dalla società Cosmo Veneto sas, sempre con la mia collaborazione.

Il sito http://venetoius.myblog.it resterà in rete, con tutti i contenuti finora pubblicati, con accesso libero e gratuito, come è stato finora.

Venetoius garantirà di norma un aggiornamento nei giorni lavorativi, con uno o più post, con particolare attenzione per le pronunzie del TAR Veneto e per il diritto amministrativo del Veneto, soprattutto in materia urbanistica ed edilizia.

Dario Meneguzzo

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