Incostituzionale la legge trentina che consentiva di sanare un abuso edilizio conforme alla sola normativa del tempo dell’istanza (e non anche a quella del tempo di realizzazione)
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Provincia autonoma di Trento, che consentiva il rilascio della concessione edilizia in sanatoria «quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l’opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente».
In altre parole, la legge trentina si accontentava, per così dire, della conformità dell’abuso alla normativa del tempo di presentazione dell’istanza di sanatoria, senza richiedere anche la conformità alla normativa del tempo della sua realizzazione.
La Consulta ha affermato che il requisito della cd. doppia conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 è un principio fondamentale della materia del governo del territorio, che deve essere rispettato anche nelle Regioni a statuto speciale.
Post di Daniele Iselle e di Alberto Antico – avvocato
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Per fortuna con l art 36bis si sono limitati alla parziale difformità.. Ma il senso e i principi di queste sentenze che fine fanno?
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