Il potere della P.A. di annullare in autotutela i provvedimenti basati su falsità del privato, anche oltre il termine ordinariamente previsto
Si discute in giurisprudenza sul potere per la P.A. di annullare d’ufficio i provvedimenti basati su falsità, ai sensi dell’art. 21-novies, co. 2-bis l. 241/1990, anche oltre il termine stabilito in via ordinaria dal precedente comma 1.
L’orientamento maggioritario presuppone una netta distinzione tra le due ipotesi contemplate dal comma 2-bis cit., costituite, l’una, dalle “false rappresentazioni dei fatti”, l’altra, dalle “dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci”. Il contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive), dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale; oppure da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante al fine di superamento del termine ordinario anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia accertata inequivocabilmente dalla P.A. con i propri mezzi (cfr. sentt. Cons. St., Sez. IV, 14.08.2024, n. 7134; TAR Veneto, Sez. II, 16.12.2025, n. 2401).
Secondo quest’ottica, è stato precisato che il comma 2-bis cit. prevede un’ipotesi di tutela doverosa solo nell’an, mentre essa non comprime la discrezionalità in ordine al quid e al quomodo, restando la P.A. libera di procedere o no all’annullamento d’ufficio, tenendo conto dell’affidamento degli interessati, secondo un approccio casistico, che accerti l’eventuale rimproverabilità ai medesimi dei fatti non corrispondenti alla realtà che possono avere dato luogo al rilascio di un titolo illegittimo (cfr. sent. TAR Toscana, Sez. III, 16.04.2026, n. 722).
Vi è anche però un orientamento minoritario, secondo cui è illegittimo l’annullamento d’ufficio adottato dopo la scadenza del termine ordinario, laddove il falso addebitato al privato istante non sia stato previamente accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, tanto se esso sia consistito in dichiarazioni sostitutive false o mendaci, quanto se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà di fatto (cfr. sent. CGARS, 13.07.2026, n. 478).
Post di Alberto Antico – avvocato

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