Ristrutturazione edilizia o nuova costruzione?
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini della distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, rileva la preesistenza del manufatto e la possibilità di pervenire, attraverso l’intervento edilizio, a un organismo in tutto o in parte diverso da quello preesistente: la ristrutturazione presuppone che l’intervento operi su un edificio preesistente al fine di assicurarne la continuità, anche nell’ipotesi di crollo o demolizione, purché ne sia accertabile la preesistente consistenza.
Post di Alberto Antico – avvocato

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