La ristrutturazione edilizia demo-ricostruttiva e il rapporto di continuità tra l’edificio ricostruito e quello demolito

08 Ott 2026
8 Ottobre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la ristrutturazione ricostruttiva, pur non richiedendo la fedele ricostruzione del manufatto preesistente, presuppone il mantenimento di un rapporto di continuità con l’edificio originario, difficilmente ipotizzabile in caso di radicale mutamento di destinazione d’uso cd. verticale ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. 380/2001 fra categorie almeno in parte eterogenee (nel caso di specie, si era passati da un’originaria serra/deposito a un complesso immobiliare a carattere residenziale).

Le prescrizioni degli strumenti urbanistici che subordinano la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia alla conservazione di una determinata percentuale della superficie o della volumetria preesistente, in assenza di specifiche esigenze di tutela del manufatto, non impongono la conservazione materiale dei singoli elementi costruttivi dell’edificio, ma esprimono un limite di carattere quantitativo riferito alla consistenza edilizia da mantenere nell’intervento ricostruttivo.

In materia di illeciti edilizi, fermo il principio di autonomia tra il giudizio penale e quello amministrativo e i limiti soggettivi e oggettivi dell’efficacia del giudicato penale di cui all’art. 654 c.p.p., il G.A. può tenere conto delle risultanze e delle valutazioni espresse dal giudice penale, quali elementi di prova liberamente apprezzabili, ai fini della formazione del proprio convincimento, senza esserne vincolato sul piano della qualificazione giuridica dei fatti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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