La cd. VIA postuma

15 Apr 2025
15 Aprile 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che la VIA costituisce un procedimento finalizzato a valutare la compatibilità ambientale naturalmente preventivo e avente ad oggetto il progetto di un’opera ancora da realizzare e, pertanto, pienamente modificabile in vista del conseguimento dei risultati prefissi dalla disciplina ambientale.

Quando il giudizio di compatibilità ambientale è postumo, ossia a progetto già compiutamente realizzato, e ad opera dunque esistente, il giudizio di VIA deve fare in modo che l’effetto utile della direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la VIA di determinati progetti pubblici e privati sia comunque raggiunto, senza tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti. Ciò sarebbe contrario al ragionevole bilanciamento che deve esistere tra l’interesse alla tutela ambientale ed il mantenimento della localizzazione storica di impianti e attività, il cui azzeramento sarebbe l’effetto possibile di un’applicazione retroattiva degli standard di valutazione divenuti obbligatori per tutti i progetti successivi al 3 luglio 1988.

Con riferimento ad un impianto preesistente all’introduzione della direttiva, la VIA si impone allorché si debba procedere al rinnovo dell’autorizzazione o al suo ripristino a seguito dell’avvenuta revoca a causa di irregolarità dell’impianto e ciò anche in assenza del compimento di opere o lavori di sorta e dunque con riferimento agli impianti esistenti. Nel caso in cui un impianto preesistente divenga oggetto di ulteriori lavori o attività, la VIA dovrà essere nondimeno recuperata rispetto a tali lavori nella fase del rilascio dell’autorizzazione o anche in sede di rinnovo della stessa.

Post di Alberto Antico – avvocato

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