Rapporto tra la richiesta di rilascio dell’attestato di libera circolazione e la dichiarazione di interesse culturale di beni mobili
Il TAR Veneto rileva che non sussiste alcun rapporto di presupposizione stretta tra la richiesta (e il conseguente diniego) di rilascio dell’attestato di libera circolazione di un bene mobile e la dichiarazione di interesse culturale del medesimo, tale per cui l’annullamento del diniego comporterebbe la decadenza automatica della dichiarazione.
Il procedimento relativo a quest’ultima, infatti, può essere avviato anche d’ufficio, e non ha quale suo presupposto il diniego di rilascio dell’attestato: ne consegue l’insussistenza anche di un obbligo di riesame in autotutela del provvedimento di vincolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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