Abusi edilizi non sanati e compatibilità paesaggistica
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’obbligo della P.A. di concludere il procedimento su istanza di parte, ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990, non ha natura meramente formale, ma tutela le sole posizioni assistite da un interesse giuridicamente apprezzabile, sicché esso non sussiste quando il provvedimento richiesto sarebbe privo di utilità concreta per l’istante.
Non sussiste l’obbligo della P.A. di provvedere sull’istanza di compatibilità paesaggistica, quando il relativo esito sarebbe privo di utilità giuridica, essendo l’intervento già colpito da un ordine di demolizione definitivo per mancata presentazione nei termini dell’istanza di accertamento di conformità.
La sola compatibilità paesaggistica non è idonea a sanare l’abuso edilizio, poiché i titoli edilizio e paesaggistico operano su piani autonomi ma entrambi necessari ai fini della legittimità dell’intervento.
La mancata presentazione dell’istanza di accertamento di conformità edilizia entro il termine di novanta giorni ex art. 36, co. 1 e 3 d.P.R. 380/2001 determina l’impossibilità di ottenere una sanatoria utile, rendendo irrilevante l’eventuale compatibilità paesaggistica successivamente richiesta.
Post di Alberto Antico – avvocato

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