Autorizzazione paesaggistica postuma e cambio d’uso che crea superfici utili
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dell’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione paesaggistica postuma rilasciata ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 per un mutamento di destinazione d’uso che abbia comportato la trasformazione di superfici accessorie in superfici utili. Tale intervento, determinando la creazione di superficie utile, esula dalle ipotesi tassativamente sanabili di cui al co. 4, lett. a dell’art. 167 cit. (nella specie, un fabbricato originariamente destinato in parte a deposito agricolo e in parte ad abitazione era stato trasformato per intero in officina di autoriparazione).
È legittimo l’annullamento d’ufficio, adottato entro il termine di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990, di un titolo edilizio inteso in senso ampio, ivi compresa l’autorizzazione paesaggistica postuma, la cui motivazione si limiti a rilevare l’illegittimità del titolo, senza dare atto della sussistenza di un interesse pubblico di particolare rilevanza. Ciò vale tanto più ove l’intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, attesa la preminenza che l’interesse paesaggistico assume in ragione del suo rilievo costituzionale ai sensi dell’art. 9 Cost.
Post di Alberto Antico – avvocato

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