Canne fumarie in area vincolata
Il TAR Marche ha confermato la legittimità dell’ordine comunale di demolizione relativo a canne fumarie realizzate senza autorizzazione paesaggistica in un’area sottoposta a vincolo.
Il Collegio ha precisato che, sul piano paesaggistico, rileva ogni elemento percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell’insieme paesistico. Ne consegue che la necessità dell’autorizzazione paesaggistica non viene meno per il solo fatto che la canna fumaria possa essere qualificata, sotto il diverso profilo edilizio, come pertinenza o opera di modesta entità.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che le opere realizzate senza autorizzazione all’interno di un territorio protetto, anche se astrattamente riconducibili al concetto di pertinenza, debbono comunque sottostare a misure ripristinatorie e di reintegro ambientale di cui agli artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004.
Il TAR ha inoltre richiamato il d.P.R. n. 31/2017, il cui Allegato B, voce B.4, contempla tra gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata l’inserimento di canne fumarie o comignoli sulle coperture.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce, in ogni caso, atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli edilizi.
La pronuncia ribadisce quindi una distinzione operativa: la qualificazione edilizia dell’opera non esaurisce la verifica dei titoli necessari, poiché in area vincolata la tutela paesaggistica opera autonomamente e può imporre il ripristino anche per manufatti pertinenziali o tecnici.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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