Compatibilità paesaggistica: definizione dei termini “lavori”, “superfici utili” e “volumi”

03 Feb 2025
3 Febbraio 2025

Ricordiamo che in materia esiste la circolare n. 33 del 26 giugno 2009 del Ministero per i beni e le Attività Culturali

Circ.33-200920comp.paesaggistica

Come opportunamente ci segnala un lettore, ricordiamo che, in data 15 gennaio 2024, abbiamo pubblicato su Italiaius  una circolare del Ministero della Cultura (n. 38 del 4 settembre 2023) sul concetto di "volume" ai fini della compatibilità paesaggistica, emesso sulla base di un parere dell'Ufficio Legislativo. 

L’Ufficio Legislativo ha reso il proprio parere con la nota prot. n. 19133 del 19/07/2023.

Si legge nella circolare: "L'Ufficio Legislativo ha quindi concluso ritenendo il ricostruito orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, per cui la nozione di volumi rilevanti ai sensi dell’art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004 comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici, suggerendo quindi a questo Segretariato Generale di aggiornare l'interpretazione fornita con la circolare n.33/2009".

circolare-SG-n-38-2023-del-4-9-2023

allegato-parere-uff-legislativo-prot-19133-del-19-7-2023

2 replies
  1. Anonimo says:

    Mi pareva che la novità era che i volumi tecnici ora vanno solo in tolleranza-

    Si cita nel merito cosa dice la Soprintendenza il 24/01/2025 su un parere:

    ……….”Si rappresenta che, come indicato dal combinato di cui al punto 11 e al punto A.31 della Circolare della DG ABAP del 21-07-2017 n. 42, le variazioni contenute entro la percentuale delle misure progettuali definibile” tolleranza costruttiva” (” riferito alle singole unità geometriche e alla singola unità immobiliare”, per cui non è “possibile sommare tale tolleranza per più unità immobiliari, sia pure progettate unitariamente, riversandola e concentrandola su una di esse o comunque in una specifica pozione edilizia”) sono da intendersi appunto come tolleranze e non si configurano come abusi da sanare ex post, ” sicchè l’articolo 167 non viene affatto in rilievo e non subisce una deroga diretta per effetto di tale previsione”.

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