Garanzie partecipative in capo al singolo condòmino nei confronti della Soprintendenza
Il TAR Veneto ha accolto il motivo di ricorso del privato che lamentava l’omessa partecipazione al procedimento amministrativo che ha condotto la Soprintendenza all’adozione del proprio provvedimento avente ad oggetto sia l’autorizzazione monumentale ex art. 21 d.lgs. 42/2004, sia il parere endoprocedimentale finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004.
Il privato aveva espresso il suo voto contrario alla delibera condominiale avente ad oggetto la costruzione di un ascensore nella corte gotica dell’edificio, in quanto l’ascensore si sarebbe appoggiato alla facciata del Condominio in aderenza al muro della sua camera da letto, tra le due finestre in affaccio sulla predetta corte e in diretto contatto con un soffitto con stucchi storici.
Il privato aveva provato a partecipare al procedimento innanzi alla Soprintendenza, ma quest’ultima aveva dialogato soltanto con il Condominio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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