Il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria non richiede il preavviso di rigetto
Il TAR Veneto sottolinea che, mentre l’art. 146, comma 8 del d.lgs.42/2004, che disciplina il procedimento ordinario di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, dispone che "Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241", una corrispondente prescrizione non è contenuta nel successivo art. 167, che disciplina le autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Vero, ma c’è questa norma, art. 17 Dpr n. 31/2017.
Art. 17. Rinvio all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 181 del Codice, si applica l’articolo 167 del Codice. In tali casi l’autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 167, comma 4, del Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento e delle opere.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!