La compatibilità paesaggistica non comporta di diritto l’estinzione del relativo reato

09 Gen 2023
9 Gennaio 2023

La Corte di cassazione penale ha affermato che il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 non determina automaticamente la non punibilità dei reati paesaggistici, in quanto compete sempre al giudice l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’applicazione del cd. condono ambientale ex art. 181, co. 1-ter d.lgs. cit.

Nel caso di specie, i privati avevano realizzato in area paesaggistica una casetta in legno con relativa strada di accesso: nonostante il Comune avesse rilasciato un permesso in sanatoria con condizioni (di cui è stata esclusa la legittimità, peraltro), la creazione di nuovi volumi (la casetta) e nuove superfici utili (la strada) impediva l’estinzione del reato.

Post di Daniele Iselle

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC