Il cd. condono ambientale
L’art. 181, co. 1-ter e 1-quater d.lgs. 42/2004 individua alcune fattispecie di illeciti paesaggistici che, ove ottengano la compatibilità paesaggistica, sono suscettibili di estinzione del reato, cd. condono ambientale.
La Corte di cassazione penale ha affermato che non può beneficiare del condono ambientale la realizzazione di una strada di una certa lunghezza e ampiezza, in quanto creazione di superfici utili, intese come una immutazione permanente dell’assetto territoriale rispetto alla originaria conformazione dello stato dei luoghi.
Post di Daniele Iselle
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