La relazione paesaggistica deve considerare l’“adeguato intorno”
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di autorizzazione paesaggistica, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del d.P.C.M. 12 dicembre 2005 non può essere limitata alla sola porzione di area materialmente interessata dall’intervento, ma deve rappresentare e considerare anche i beni culturali ricadenti nell’area vincolata e nel relativo “adeguato intorno”, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente. Pertanto, la mancata indicazione di tali beni e della loro possibile interferenza visiva integra un difetto di istruttoria e comporta l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica, a prescindere dall’esistenza di un autonomo vincolo indiretto sul bene culturale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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