La sanzione prevista dal comma 5 dell’art. 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio si prescrive in 5 anni
Il TAR Lecce, dopo avere premesso che secondo la giurisprudenza l' art. 167 D.Lgs. n. 42 del 2004 (già art. 15 L. n. 1497 del 1939, divenuto poi art. 164 D.Lgs. n. 490 del 1999) va interpretato nel senso che l'indennità prevista per gli abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce una vera e propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno) e che, come tale, prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale, precisa che tale sanzione si prescrive in 5 anni, ai sensi dell’art. 28 L.689/1981.
Secondo il dies a quo della decorrenza della prescrizione, poi, deve ritenersi coincidente con l'atto che fa cessare nel tempo la illiceità del comportamento edilizio osservato e cioè quello della intervenuta concessione edilizia in sanatoria.
Nel caso deciso la sanzione pecuniaria era stata inflitta dopo oltre 6 anni dal rilascio del titolo in sanatoria in favore della ricorrente, avvenuto in data 3.11.2010.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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