L’immobile soggetto a vincolo paesaggistico non può essere demolito e ricostruito tale e quale
Il caso di specie vedeva una concessione edilizia per limitati interventi su un immobile soggetto a vincolo paesaggistico, il quale però è stato demolito e ricostruito, in modo fedele all’originale.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il venir meno della concessione edilizia per inesistenza sopravvenuta dell’immobile: infatti, il vincolo paesaggistico in questione tutelava l’identità storica del bene originario, nella sua irripetibile unicità.
In forza di questo principio – ovvero della infungibilità del “nuovo” edificio, rispetto a quello tutelato – è stato possibile respingere le numerose difese invocate dai privati, responsabili dell’abuso: la qualificazione dell’intervento edilizio come ristrutturazione edilizia; la sanatoria ex art. 97, co. 3 l.r. Veneto 61/1985; la sanatoria per doppia conformità; la sanatoria giurisprudenziale; l’accertamento di compatibilità paesaggistica; la sanatoria ex art. 32, co. 27, lett. d d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 e ex art. 3, co. 3 l.r. Veneto 21/2004.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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