L’indennità pecuniaria per il danno al paesaggio si prescrive in 5 anni
Il TAR Palermo, dopo avere premesso che l'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 1497/1939 (oggi art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006) è una sanzione amministrativa, che prescinde dal danno effettivo, e non una forma di risarcimento del danno, precisa le conseguenze di questo inquadramento: la sanzione si prescrive in 5 anni, ai sensi dell'articolo art. 28 della legge n. 689/1981.
Il TAR spiega anche da quando decorre il termine di prescrizione.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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