Niente compatibilità paesaggistica per i nuovi volumi
Il TAR Veneto ha ricordato che l’art. 167 d.lgs. 42/2004 esclude in radice la possibilità di sanare un’attività edificatoria non previamente autorizzata che abbia generato, in area paesaggisticamente vincolata, nuova volumetria, senza che rilevi la lieve entità dell’abuso o il suo riferirsi ad un volume interrato.
Il TAR sembra lasciar intendere che questo valga anche se la nuova volumetria rispettasse la soglia del 2%.
A seguire, l’ordinanza di demolizione diventa un atto dovuto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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SCUSATE – CHE HANNO NON CHE ANNO –
Segnalo il recente orientamento secondo cui è comunque possibile sanare anche incrementi di volume se realizzati prima dell’imposizione del vincolo ed, evidentemente, compatibili con la sua tutela. In tal caso si deve seguire – scrive la Sorpintendenza di Venezia – il procedimento della richiesta di autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. 42/2004.
E’ da chiarire che il punto 31- alleg. A (di cui all’art. 2, comma 1) del Dpr 31-2017- dice:
A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.
Per cui la tolleranza vale solo per le varianti, che anno alla base un’ autorizzazione iniziale-
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