Se c’è una soglia di sbarramento, si applica la c.d. riparametrazione
Il T.A.R. Veneto afferma che, se il bando di gara ha previsto una soglia di sbarramento, è obbligatorio porre in essere la c.d. riparametrazione tra i punteggi (tecnici ed economici) al fine di non alterare la concorrenza. Questo principio sia applica sia agli appalti di servizi e/o forniture sia a quelli di lavori. Nella medesima sentenza il Collegio afferma che il requisito della pregressa attività svolta non può essere legittimamente inserito tra i requisiti valutazione dell’offerta, essendo un requisito di soggettivo di partecipazione alla gara.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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