L’annullamento d’ufficio oltre il termine, in caso di falsità, richiede il previo giudicato penale?

25 Ago 2026
25 Agosto 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio adottato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 21-nonies, co. 1 l. 241/1990, ove il falso addebitato al privato istante non sia stato previamente accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, tanto se esso sia consistito in dichiarazioni sostitutive false o mendaci, quanto se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà di fatto (nella specie, si trattava di un titolo edilizio rilasciato per la demolizione e ricostruzione di un rudere).

Infatti, sul piano dell’interpretazione grammaticale, l’espressione «per effetto di condotte costituenti reato» del comma 2-bis art. cit. si riferisce necessariamente ai «provvedimenti amministrativi conseguiti» (comma cit.). Solo ove il legislatore avesse pretermesso le parole “per effetto di condotte” sarebbe stato possibile riferire il reato alle sole dichiarazioni sostitutive. Poiché il legislatore ha invece inserito tale locuzione, l’unica lettura grammaticalmente corretta è quella per cui possono essere annullati dopo la scadenza del termine soltanto i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. Ne consegue che il comma 2-bis attribuisce rilievo derogatorio del termine di cui al comma 1 art. cit. solo rispetto ai provvedimenti conseguiti per effetto di condotte costituenti reato, sia allorché il reato sia consistito nell’aver reso false dichiarazioni sostitutive, sia allorché sia consistito nell’aver fornito alla P.A. false rappresentazioni. Sul piano dell’interpretazione sistematica, sarebbe incongruo postulare che il legislatore abbia ristretto l’applicazione della fattispecie più grave – la dichiarazione sostitutiva falsa o mendace – ai soli reati accertati con sentenza definitiva e abbia invece ampliato la rilevanza, agli stessi fini, della fattispecie meno grave – la semplice falsa rappresentazione dei fatti, non asseverata nelle forme del d.P.R. 445/2000 – a ogni sua manifestazione, prescindendo solo per essa dal previo accertamento definitivo in sede penale. Sul piano dell’interpretazione teleologica, l’ordinamento civile appresta un complesso, e costoso, sistema di pubblicità immobiliare, volto a garantire la certezza del commercio giuridico, mediante il quale ogni terzo acquirente è posto in grado di sapere se stia effettivamente comprando a domino quanto dedotto in contratto. Tale sistema sarebbe sostanzialmente svuotato di ogni utilità e significato se, al contempo, non fosse assicurata la stabilità dei provvedimenti amministrativi favorevoli, quand’anche illegittimi, quantomeno a beneficio dei terzi acquirenti di buona fede e a titolo oneroso, anche dopo il decorso dei termini stabiliti dal comma 1 art. cit.

Post di Alberto Antico – avvocato

4 replies
  1. Anonimo says:

    verificato ora il testo ufficiale: il CGA stesso segnala che esistono orientamenti recenti contrari, secondo i quali, per la falsa rappresentazione dei fatti, il previo giudicato penale non sarebbe necessario. Quindi quella della sentenza n. 478/2026 è una specifica interpretazione, non una regola pacifica

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    Sentenza molto interessante, anche se mi pare che in alcuni webinar, qualche Avvocato già aveva detto questa cosa, che ora la sentenza dice:
    *la semplice falsa rappresentazione dei fatti accertata dalla P.A. non basta.
    Occorre qualcosa di più:
    condotta costituente reato + accertamento definitivo del reato da parte del giudice penale.

    La ragione è che, altrimenti, la P.A. potrebbe aggirare il termine previsto per l’annullamento d’ufficio semplicemente qualificando come “falsa rappresentazione” un comportamento del privato, senza che sia mai stato definitivamente accertato che egli abbia commesso un reato.
    Quindi il principio della sentenza è: trascorso il termine ordinario, la P.A. non può annullare il provvedimento sulla base della sola propria valutazione della falsità; per avvalersi dell’eccezione del comma 2-bis occorre un reato definitivamente accertato.

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    mi pare chiaro: La sentenza non sta dicendo:

    “Ogni falsa rappresentazione deve essere giudicata penalmente.”

    Sta dicendo una cosa diversa:

    “Se la P.A. vuole usare quella falsa rappresentazione come motivo per annullare il provvedimento anche dopo la scadenza del termine, deve dimostrare che quella condotta è una condotta costituente reato; e questo, secondo noi, richiede un previo giudicato penale.”

    È una differenza enorme.

    Rispondi
  4. Anonimo says:

    Da quello che ho capito io: non significa che una falsa rappresentazione della realtà non possa mai essere rilevante.

    Significa qualcosa di più specifico:

    la falsità non accertata definitivamente in sede penale non consente, secondo questa interpretazione, di utilizzare l’eccezione del comma 2-bis per annullare d’ufficio il provvedimento oltre il termine ordinario.

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC