L’art. 21 octies della L. 241/1990 si applica anche al vizio di incompetenza
Il T.A.R. stabilisce che l’art. 21 octies, c. II della L. n. 241/1990 – secondo cui: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” – si applica anche al vizio di incompetenza.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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