La grande rilevanza urbanistica del cortile nel Piano urbanistico generale di Milano

24 Ago 2026
24 Agosto 2026
La sentenza del TAR Lombardia Milano n. 4096 del 2026 evidenzia la grande rilevanza urbanistica dei cortili a Milano.
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1. Se è corretto inquadrare la disposizione che riguarda i cortili [art. 23, comma 3, delle N.d.A. del P.d.R del Pgt di Milano, che recita  «all’interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), l’edificazione in tutto o in parte all’interno dei cortili dovrà essere di altezza inferiore o pari (fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e regolamentari esistenti) a quella dell’edificio preesistente»], nell’ambito delle norme di carattere morfologico, non può negarsi che la stessa abbia anche una natura igienico-sanitaria, ovvero è “funzionale all’illuminazione e all’areazione dei locali che vi si affacciano”, come si ricava dalla stessa normativa comunale, in particolare dall’art. 5, comma 24, delle N.d.A. del P.d.R. che riguarda il cortile: «Cortile - ai soli fini dell’applicazione delle norme del PGT, si definisce “cortile” l’area libera o occupata anche parzialmente da costruzioni, interna ad isolati morfologicamente identificati da una perimetrazione di edifici, almeno su tre lati, che sia funzionale all’illuminazione e all’areazione dei locali che vi si affacciano».
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2.  La citata disposizione pianificatoria comunale, in ragione degli interessi che presidia, assume valore cogente, assimilabile a quello dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 in materia di distanze tra pareti finestrate ed edifici frontistanti, che è finalizzata a prevenire la formazione di intercapedini dannose per la salubrità, tali da impedire un adeguato afflusso di aria e di luce: “la distanza minima fissata dall’art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 di dieci metri dalle pareti finestrate è volta alla salvaguardia delle imprescindibili esigenze igienico sanitarie, al fine di evitare malsane intercapedini tra edifici tali da compromettere i profili di salubrità degli stessi, quanto ad areazione luminosità ed altro, e trattasi di una norma che in ragione delle prevalenti esigenze di interesse pubblico ad essa sottese ha carattere cogente e tassativo ...” -T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 giugno 2026, n. 3197; anche, Consiglio di Stato, IV, 27 marzo 2023, n. 3115-   (fattispecie in cui il complesso edilizio ricade all’interno di porzioni di territorio interne a un isolato morfologicamente identificato, e perimetrato da quattro vie. La sentenza afferma che è del tutto irrilevante che sullo stesso siano presenti singole aperture, che sono quasi esclusivamente costituite da passi carrai, funzionali all’accesso agli edifici e del tutto connaturati all’edificazione, e che ciò non intacca la morfologia dell’isolato che si connota per la presenza di edifici a cortina, collocati sul bordo dell’isolato stesso, che identificano chiaramente una morfologia non aperta).
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3. La richiamata ampia nozione di cortile in ambito urbanistico è dunque in grado di ricomprendere un numero di comparti edificatori molto più consistente di quelli che rientrano nell’ambito prettamente civilistico, poiché diversi sono l’interesse privatistico alla regolamentazione dell’uso degli spazi comuni, da un lato, e l’interesse pubblico allo sviluppo ordinato del tessuto urbano, dall’altro. Di conseguenza, la prospettazione attorea secondo la quale non si può avere una “perimetrazione di edifici” in assenza di una serie di fabbricati tra loro adiacenti, costruiti in appoggio o in aderenza, risulta di carattere generale e non riferita specificamente all’ambito prettamente urbanistico, che solo rileva nel presente giudizio.
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4. La nozione di “cortile” rilevante ai sensi della disciplina comunale, difatti, “reca in sé un irriducibile tasso di tecnicismo sotto il profilo urbanistico-morfologico che non consente di riferirsi, ai fini della sua concretizzazione, né al significato di senso comune né alle elaborazioni semantiche di altre branche dell’ordinamento, deputate al soddisfacimento di diverse finalità” (Consiglio di Stato, VI, 6 ottobre 2023, n. 8697, che ha confermato T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 settembre 2019, n. 2054, riferite proprio al previgente P.G.T. del Comune di Milano).
5. Per tale ragione, la determinazione di un cortile “è espressione della discrezionalità tecnica dell’organo [tecnico comunale], suscettibile di sindacato solo nel caso di palese illogicità della soluzione o evidente travisamento dei suoi presupposti” (Consiglio di Stato, VI, 6 ottobre 2023, n. 8697) (fattispecie in cui il complesso edilizio ricade all’interno di porzioni di territorio interne a un isolato morfologicamente identificato, e perimetrato da quattro vie). La sentenza afferma che è del tutto irrilevante che sullo stesso siano presenti singole aperture, che sono quasi esclusivamente costituite da passi carrai, funzionali all’accesso agli edifici e del tutto connaturati all’edificazione, e che ciò non intacca la morfologia dell’isolato che si connota per la presenza di edifici a cortina, collocati sul bordo dell’isolato stesso, che identificano chiaramente una morfologia non aperta.
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Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Si allega la sentenza del Consiglio di Stato citata nella sentenza del TAR Milano
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2 replies
  1. Anonimo says:

    La sentenza dice una cosa abbastanza forte:

    A Milano, prima di chiedersi se si può costruire dentro uno spazio interno a un isolato, bisogna capire se quello spazio è un “cortile” secondo la specifica nozione urbanistica del PGT.

    E la risposta non dipende necessariamente dal fatto che ci siano quattro muri continui o edifici materialmente attaccati l’uno all’altro.
    Una volta accertato che si tratta di cortile, la relativa disciplina del PGT diventa cogente, anche perché collegata alla tutela di illuminazione, aerazione e salubrità.

    Aspetto interessante: questa sentenza può avere conseguenze notevoli anche sulle questioni di recupero sottotetto, sopraelevazione e ristrutturazione con aumento dell’altezza a Milano? perché rende molto difficile considerare il cortile come una semplice area “residua” sulla quale poter costruire liberamente.

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    • Anonimo says:

      Da come si capisce allora, l’errore che il ricorrente commetteva, secondo il TAR: cercare di applicare alla nozione urbanistica una nozione elaborata in un diverso settore dell’ordinamento.

      Rispondi

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