Domanda di condono per immobili acquistati all’asta
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 40, co. 6 l. 47/1985, il termine di 120 giorni per la presentazione della domanda di sanatoria, da parte dell’aggiudicatario di un immobile trasferito nell’ambito di una procedura esecutiva, decorre dalla data dell’atto di trasferimento. Solo in via eccezionale il dies a quo può essere posticipato, ove l’abuso non sia oggettivamente conoscibile, mentre restano irrilevanti la mancata conoscenza soggettiva dell’abuso, la sua non agevole percepibilità o la buona fede dell’aggiudicatario. L’onere di dimostrare l’oggettiva non conoscibilità dell’abuso grava sull’interessato che invochi la posticipazione del termine.
Post di Alberto Antico – avvocato

Mi pare che la disciplina dell’art. 40, comma 6, L. 47/1985 trovi espressa applicazione anche alle domande di sanatoria relative agli immobili trasferiti nell’ambito di una procedura esecutiva. Inoltre, nelle aste giudiziarie la relazione di stima del CTU dovrebbe normalmente evidenziare la situazione urbanistico-edilizia dell’immobile e gli eventuali abusi, oltre a tenerne conto nella determinazione del valore di stima. Mi sembra quindi piuttosto difficile invocare, da parte dell’aggiudicatario, una non conoscibilità oggettiva dell’abuso, quando questo risulti dalla perizia resa disponibile agli offerenti.
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