Nel mutamento di destinazione d’uso il costo di costruzione si calcola con riferimento ai costi originari per realizzare l’intero immobile?
Il TAR chiarisce che, solo se si tratta di mutamento di destinazione d’uso infradecennale trova applicazione l’art. 19, comma 3, del Dlgs. 6 giugno 2001, n. 380, che comporta il pagamento della quota del contributo di costruzione per intero ed anche nell’ipotesi in cui non siano realizzate opere edilizie in occasione del mutamento di destinazione d’uso, mentre se si tratta di un mutamento di destinazione d’uso ultradecennale trova applicazione l’art. 16, comma 10, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, per il quale “nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire”.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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