Il vincolo di destinazione d’uso della L.R. 24/1985 permane con la L.R. 11/2004 e non consente il mutamento d’uso nei limiti di 300 mc. di all’art. 48 comma 7 ter?
Il TAR Veneto, con la sentenza della Sez. II, 27/10/2011 n. 1773, aveva già affermato che i vincoli sorti con la L.R. 24/1985 sulle zone agricole rimangono efficaci anche dopo che la L.R. 11/2004 ha abrogato la L.R. 25, in quanto l'art. 45 comma 2° della L. Reg. n.11/2004 stabilisce che "le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza".
Il TAR torna sul tema con la sentenza n. 1437 del 2012, nella quale precisa che: "E' del tutto evidente come detto ultimo disposto, e il contestuale utilizzo del termine "mantengono", non può non essere interpretato nel senso di prevedere una continuità tra i vincoli disciplinati dalla precedente normativa e le disposizioni introdotte con la L. n.11/2004".
Per quanto riguarda il riverbero di questo sugli interventi previsti dall'art. 44, comma 5, della L.R. 11/2004, scrive il TAR: "Deve allora ritenersi che il vincolo di destinazione d'uso, sottoscritto nel corso del 1994 e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, sia pienamente efficace, determinando l'impossibilità per il proprietario, sino alla emanazione di un Piano degli Interventi, di modificare la destinazione agricola del manufatto.
Ne consegue che anche l'art. 44 comma 5 dovrà essere interpretato alla luce dell'art. 45, dovendosi ricercare, nel distinguere quali siano effettivamente gli interventi ammessi, l’esistenza di quelle condizioni "evidentemente negative", in base alle quali si richiede che il manufatto, non solo non sia abusivo, ma che sia nemmeno sottoposto ad un vincolo pienamente efficace.
In conclusione deve escludersi che gli interventi espressamente contemplati dall'art. 44, comma 5 possano essere riferiti ad immobili vincolati ai sensi del successivo art. 45".
Non sfuggono al vincolo neppure gli interventi di cui all'art. 48 comma ter della L. Reg. Veneto n.11/2004: "Non deve condividersi nemmeno l'interpretazione dell'art. 48 comma ter della L. Reg. Veneto n.11/2004, norma che secondo la ricorrente permetterebbe comunque, nella vigenza del regime "transitorio", l'utilizzo residenziale degli immobili fino al limite quantitativo di 300 mc e, ciò, tutte le volte in cui l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo.
Detta disciplina, infatti, deve ritenersi non applicabile alle aree vincolate e, ciò, sino all'avvenuta emanazione del Piano degli Interventi.
Deve considerarsi, altresì, non utile alla risoluzione del caso di specie il rilievo in base si evidenzia come l’Ispettorato regionale avesse certificato che l’annesso rustico in esame non fosse più funzionale alle esigenze del fondo e, ciò, in quanto quello che rileva è la compatibilità del nuovo intervento residenziale con la destinazione a zona agricola dell'area".
A nostro giudizio, peraltro, la L.R. 11 del 2004 potrebbe prestarsi anche a una lettura diversa. In primo luogo, l'articolo 45, comma 2, stabilisce che sopravvive "il vincolo di non edificazione", il quale nella L.R. 24 del 1985 era cosa diversa dal vincolo di destinazione d'uso. In secondo luogo, sembrerebbe porsi un rapporto di specialità tra l'articolo 45, comma 2 (che pone come regola generale la sopravvivenza del vincolo di non edificazione) e l'articolo 44, comma 5, il quale consente in ogni caso ("Sono sempre consentiti...") alcuni interventi sugli edifici esistenti in zona agricola, a prescindere dai vincoli. Insomma, siamo portati a ritenere che la sopravvivenza del vincolo sia riferita ai nuovi edifici sul fondo di pertinenza e non agli ampliamenti dell'edificio originario, che sono giustificati dall'art. 44, comma 5, anche se c'è il vincolo.
Dario Meneguzzo
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