Abusi sulla spiaggia e poteri del comune
Il Tar Campania in una recente sentenza ha evidenziato che vi è l'obbligo da parte del Comune di emanare le ordinanze di demolizione di opera edilizia abusiva nei confronti del proprietario attuale indipendentemente dall'essere o meno responsabile delle opere abusive. Detto ordine deve comunque essere rivolto anche nei confronti di chi utilizzi o abbia la disponibilità dell'opera abusiva quale soggetto in grado di porre fine alla situazione antigiuridica indipendentemente dal coinvolgimento o meno nella realizzazione dell'abuso, in considerazione del carattere ripristinatorio della disposta demolizione.
Il Collegio ha evidenziato, inoltre, che l’ordinanza comunale può essere emessa, anche se l’art. 54 del Codice della Navigazione, nel caso di occupazione abusiva di zone del demanio marittimo, prevede la competenza del capo del compartimento con riferimento agli ordini di rimessione in pristino, con conseguente incompetenza dell'ente Comune. Infatti, la sentenza in commento rileva che il Testo Unico dell’edilizia prevede una concorrente competenza del Comune in materia di repressione di interventi abusivi su suolo demaniale. In particolare l'art. 35 DPR 380/2001 dispone che qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di titolo abilitativo su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. Tale potere, per giurisprudenza costante, è concorre ma è comunque distinto rispetto a quello spettante all'Autorità marittima ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav..
 Post di Gianmartino Fontana - avvocato
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