Un altro decreto legge (n. 133/2014 – cosiddetto sblocca Italia)
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.
(GU n.212 del 12-9-2014)
Vigente al: 13-9-2014
Si consiglia, in particolare, la lettura delle seguenti disposizioni:
Ø Art. 2 (Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)
Ø Art. 4 (Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti Locali)
Ø Art. 6 (Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)
Ø Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-0 del 19.07.2012 e C-85-13 del 10.04.2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)
Ø Art. 8 (Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)
Ø Art. 9 (Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici)
Ø Art. 13 (Misure a favore dei project bond)
Ø Art. 14 (Norma overdesign)
Ø Art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)
Ø Art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio)
Ø Art. 25 (Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)
Ø Art. 26 (Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)
Ø Art. 32 (Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)
Ø Art. 35 (Modifiche al decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)
Ø Art. 36 (Misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)
Il Dossier n° 64 – Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 24 settembre 2014 elaborato dal Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione smonta pezzo per pezzo il testo del Decreto evidenziando le non confomità e le criticità sia dell’impianto frammentario che della violazione delle procedure (Il relativo disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull’analisi
tecnico-normativa (ATN); manca altresì la relazione sull’analisi di impatto della
regolamentazione (AIR).
Per leggere l’intero documento cliccare sul seguente link:
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=17/ST/PDF/CL064
Richiamo l’attenzione sull’art. 17, comma 2, del d.l. n. 133/2014: “Le espressioni «denuncia di inizio attività» ovunque ricorra nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, è sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attività».”.
Così disponendo il legislatore finisce con l’incidere però anche sulle norme che prevedono le sanzioni per la SuperDIA, che non è stata sostituita dalla SCIA: mi riferisco, in particolare, agli artt. 33 (comma 6-bis), 34 (comma 2-bis), 35 (comma 1), 36 (comma 1), 38 (comma 2-bis), 39 (comma 5-bis), 40 (comma 4-bis), 44 (comma 2-bis), 46 (comma 5-bis) e 48 (comma 3-bis).
Speriamo che in sede di conversione pongano rimedio alla svista, altrimenti è necessario ricorrere all’interpretazione sistematica.
È interessante chiedersi, poi, in che rapporto si pone il nuovo comma 2-bis dell’art. 22 T.U. rispetto al comma 2 del medesimo articolo, che mi sembra “ricompreso” nella nuova norma introdotta dallo sblocca-Italia; inoltre: la s.c.i.a. prevista da questo comma può essere presentata solo prima dell’esecuzione dei lavori o anche in via postuma come è possibile fare con quella del secondo comma? Propendo per la prima soluzione.
Segnalo, infine, che dalla versione finale del decreto è sparita una norma interessante, che vi era nella bozza che girava il 29 agosto u.s. e che consentiva di concordare con l’Ufficio Tecnico gli interventi da porre in essere per conformare un manufatto abusivo alla normativa vigente e per ottenere la sanatoria delle opere così ripristinate.
Sono state eliminate, per fortuna, anche le norme che ponevano un limite temporale all’esercizio del potere di autotutela e dettavano una disciplina particolare per l’autotutela in materia di s.c.i.a.: avrebbero creato notevoli problemi sul piano sistematico.
Ora è da vedere quali sorprese ci riserverà l’iter di conversione…
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