Non può essere rilasciata la compatibilità paesaggistica per un impianto di lavorazione inerti privo di autorizzazione paesaggistica
Il TAR ha ritenuto che non sia possibile ottenere la compatibilità paesaggistica, perchè sono individuabili in termini di volume o superficie, delle seguenti opere, individuate in area demaniale sul greto del fiume:
A) impianto lavorazione inerti;
B) impianto di produzione calcestruzzo;
C) impianto di lavaggio autobetoniere;
D) fabbricato adibito a uffici – garage – deposito;
E) fabbricato adibito a deposito;
F) fabbricato adibito ad autorimessa per autobetoniere;
G) serbatoio mobile;
H) cabina di trasformazione ENEL;
I) tettoia con annesso cassone di autocarro.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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a mio avviso, è importante il passaggio in cui si afferma che:
(…. ) anche le opere abusive costruite dopo l’entrata in vigore della legge n° 765 del 1967 e antecedentemente alla data di entrata in vigore del vincolo paesaggistico (nel caso di
specie introdotto dalla legge n° 431 del 1985) sono comunque soggette alla valutazione di conformità
o meno al vincolo paesaggistico nel caso in cui venga chiesta la sanatoria.”
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