Quale normativa si applica alle convenzioni di lottizzazioni
Il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza del 25 settembre 2014 n. 4812 si sofferma sulla normativa applicabile alle convenzioni di lottizzazioni: “Innanzi tutto, occorre osservare che l’interpretazione delle convenzioni di lottizzazione non può essere esclusivamente effettuata – come sostenuto dalle appellanti – “attenendosi alle regole di ermeneutica contrattuali fissate dal codice civile”.
Occorre, infatti, osservare che tali convenzioni, rientrando a buon tritolo negli accordi tra privati e pubblica amministrazione, in via generale disciplinati dall’art. 11 della legge n. 241/1990, se pur risentono della disciplina civilistica dei contratti, nondimeno non si sottraggono ad una considerazione dell’immanenza dell’interesse pubblico che diviene oggetto dell’accordo, con il quale si disciplina, appunto, il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo, in questo caso sostituito dall’accordo stesso.
Tale affermazione risulta confermata, per un verso, dal comma 1 del citato art. 11, che, nel prevedere la facoltà dell’amministrazione di stipulare accordi, precisa che questa è riconosciuta “in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse”; per altro verso, dal comma 2 che prevede l’applicabilità agli accordi “in quanto compatibili” non già delle norme del codice civile, bensì solo dei “principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti”.
Anche a volere assumere un’ottica prettamente civilistica, alla luce dell’inequivoco dato normativo, occorre affermare che la immanente previsione del perseguimento dell’interesse pubblico, conforma diversamente la causa dell’accordo, anche nell’ipotesi in cui questo, afferendo alla regolazione di aspetti patrimoniali o patrimonialmente valutabili, tende ad assumere profili riportabili al contratto”.
dott. Matteo Acquasaliente
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