La relazione di sopralluogo può essere firmata solo dal dirigente dell’urbanistica, senza bisogno della firma del coordinatore tecnico
Il Consiglio di Stato ha respinto un appello nel quale l'appellante lamentava l’erroneità di una sentenza del TAR Veneto (pubblicata su questo sito in data 9 maggio 2016), nella parte in cui ha ritenuto irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento impugnato che la relazione di esito sopralluogo in materia di abusi edilizi non sia stata sottoscritta anche dal coordinatore tecnico ma solo dal dirigente di settore.
Ad avviso dell’appellante tale circostanza avrebbe integrato una violazione degli artt. 4 e 5 della l. n. 241 del 1990 in quanto il parere di controllo di competenza del coordinatore tecnico sarebbe stato sottoscritto solo dal dirigente del Settore Urbanistica.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!