Impossibilità di ottenere una dichiarazione da un istituto bancario sulla capacità economico-finanziaria
una La Corte di Giustizia UE afferma che legittimamente un bando di gara può richiedere a pena di esclusione una dichiarazione di un istituto bancario ai sensi della quale tale istituto si impegna a concedere un credito di importo fissato nel suddetto bando di gara e a garantire a tale offerente la disponibilità di detto importo per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto.
Tuttavia l'offerente può dimostrare la propria capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tale offerente fosse nell’impossibilità oggettiva di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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